Con la Circolare n. 61 del 24/05/2022 l’INPS comunica le novità, che entreranno a regime a decorrere dal mese di competenza giugno 2022,  riguardo l’istruttoria e l’erogazione di trattamenti CIGS per gli iscritti al Fondo di solidarietà del Trasporto aereo e aeroportuale.

In particolare, tramite i flussi Uniemens, l’azienda dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, neutralizzando le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento (es.: malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi L. n. 104/1992, congedo parentale, CIGS a zero ore, etc.).

Inoltre, l’azienda dovrà esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.

A partire dal mese di competenza giugno 2022 le aziende interessate, contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi (senza valenza contributiva):

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice “FSTA”;

– nell’elemento<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> la retribuzione così come individuata nel paragrafo precedente.

Sempre dal mese di competenza giugno 2022, andranno riportati anche i dati relativi agli elementi riferiti alle mensilità di aprile e maggio 2022.

La compilazione dei suddetti elementi in UNIEMENS determinerà che per le domande riguardanti richieste di CIGS decorrenti da giugno 2022, le aziende non dovranno più trasmettere i file contenenti le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione, che sarà determinata sulla base dei dai presenti negli Uniemens.

L’Istituto rammenta anche l’integrazione al trattamento di cassa integrazione in deroga disposti dalle varie normative succedutesi nel periodo dell’emergenza pandemica, ed erogato dal Fondo, stante l’attuale quadro normativo, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, non potrà essere più erogata dal Fondo.

Per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, rispetto alle quali il periodo dei dodici mesi antecedenti l’istanza ricada anche parzialmente nel periodo compreso tra gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), poiché lo stesso periodo deve essere neutralizzato, come comunicato con il Messaggio n. 1336/2021, il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.

Insieme ad un allegato contenente le modalità di calcolo della retribuzione mensile da esporre in UNIEMENS, l’Istituto fornisce il seguente prospetto riepilogativo di termini e le modalità dei principali adempimenti richiesti all’azienda:

AdempimentoDecorrenzaModalità
Comunicazione retribuzione mensileGiugno 2022Denuncia Uniemens del mese di competenza
Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021Data di pubblicazione della presente circolareConsuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario
Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021Dal 1° Aprile 2023Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13822