Il Decreto aiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/05/2022, ha previsto un bonus di 200 euro come misura una tantum a sostegno delle famiglie per far fronte ai rincari del costo dell’energia derivanti dalla crisi politica e militare in Ucraina.

Il Decreto prevede modalità di erogazione del bonus e condizioni di spettanza differenti per lavoratori dipendenti, titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022, percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, nonché collaboratori coordinati e continuativi.

Riguardo i lavoratori dipendenti, il bonus in argomento è destinato agli stessi che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% di cui alla Legge di Bilancio 2022. Pertanto, il bonus spetta ai lavoratori dipendenti che non superino un reddito annuo di 35.000 euro.

Il bonus non è cedibile né sequestrabile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini dell’Isee. In caso di più rapporti di lavoro spetta comunque una sola volta, e sarà erogato automaticamente dai datori di lavoro, con le retribuzioni erogate nel mese di luglio.

I datori di lavoro compenseranno il credito maturato per l’erogazione del bonus una tantum ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto previdenziale.

Il bonus una tantum di 200 euro spetta anche ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Anche in questo caso compete solo se il reddito fiscalmente imponibile per il 2021, non supera i 35.000 euro, al netto di contributi previdenziali ed assistenziali, e con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e degli arretrati sottoposti a tassazione separata.

Il bonus una tantum anche per tali soggetti è fiscalmente irrilevante e non incide su”Isee, non è cedibile né sequestrabile né pignorabile; sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS con la mensilità di luglio sulla base dei dati disponibili. Successivamente lo stesso Ente procederà alle verifiche sul reddito e in caso di somme corrisposte in eccedenza, notificherà l’indebito entro l’anno successivo a quello in cui ha acquisito le informazioni reddituali.

Nel caso in cui l’Ente erogatore sia diverso dall’INPS, il bonus una tantum sarà erogato nelle stesse modalità e tempi disposte dalla norma e in seguito rimborsato a tale Ente dall’INPS.
Il bonus una tantum di 200 euro, sarà riconosciuta dall’INPS anche ai seguenti soggetti:
– lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, presentando apposita istanza;
– percettori nel mese di giugno 2022, di indennità di disoccupazione Naspi o DisColl;
– percettori nel 2022 di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
– a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti di collaborazione, non superiore a 35.000 euro;
– ai beneficiari, nel 2021, di una delle indennità previste dai decreti “Sostegni” e “Sostegni-bis”, che presentino apposita istanza;
– ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con reddito derivante da tali rapporti di lavoro, non superiore a 35.000 euro, che presentino apposita istanza;
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 35.000 euro, che presentino apposita istanza;
– ai lavoratori autonomi senza partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile, che presentino apposita istanza;
– agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata dell’INPS alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5.000 euro, che presentino apposita istanza;
– ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessun altro componente percepisca alcun bonus una tantum previsto dagli art. 32 e 31 dello stesso Decreto aiuti.
Il bonus una tantum previsto dall’art. 31 e quello dell’articolo 32 sono incompatibili tra loro e possono essere corrisposti una sola volta a ciascun avente diritto.