L’art. 4 della L. n. 92/2012 ha previsto, dal comma 1 al comma 7, la cosiddetta isopensione: nei casi di eccedenza di personale, la sottoscrizione di accordi tra datori di lavoro che  impieghino  mediamente  più  di  15 dipendenti e le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare  l’esodo  dei lavoratori  più  anziani,  il  datore  di  lavoro   si   impegni   a corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  di  importo  pari  al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole  vigenti, e a corrispondere all’INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

 I lavoratori coinvolti nel programma devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di  vecchiaia  o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal  rapporto di lavoro.

Allo scopo di dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro  interessato  presenta  apposita  domanda  all’INPS, accompagnata dalla  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria  a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi da assumersi.

L’accordo diviene  efficace  a  seguito  di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in  ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore  ed  al  datore  di lavoro.

A seguito dell’accettazione dell’accordo e alla validazione dell’INPS, il datore di lavoro è  obbligato  a  versare  mensilmente  all’INPS  la provvista per la prestazione e per la  contribuzione  figurativa. 

Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con le modalità  previste  per  il  pagamento  delle  pensioni.  L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della  relativa  contribuzione figurativa.

In assenza del  versamento  mensile, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

Con il Messaggio n. 2216 del 27/05/2022 l’INPS comunica l’implementazione del Portale prestazioni atipiche per consentire all’ente esodante:

  • la presentazione delle domande di certificazione;
  • la presentazione delle domande di calcolo importo;
  • la scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione ad essa correlata.

L’Istituto dettaglia i passaggi di ciascuna delle suddette procedure, specificando che, nell’inserimento della domanda di certificazione, l’inserimento dei codici fiscali dei lavoratori per i quali viene presentata, può essere effettuato anche in modalità massiva attraverso il caricamento di un file contenente la lista dei lavoratori interessati.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13825