Con la Circolare n. 70 del 15/06/2022 l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui all’art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

L’articolo 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022, ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) stipulati nel 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta nei primi 3 anni di contratto. Per gli anni successivi ai primi 3, è confermata l’aliquota contributiva del 10% a carico dei datori di lavoro, con esonero dalla contribuzione ASpI (1,61%).

L’aliquota a carico dell’apprendista rimane invece confermata al 5,84% sia per i primi 3 anni dall’assunzione con contratto di apprendistato, che per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Per il riconoscimento dello sgravio, occorre che sussistano 2 condizioni:

• le assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, siano state effettuate nel periodo compreso tra il 1/01/2022 e il 31/12/2022;

• che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti =<a 9 al momento dell’assunzione dell’apprendista.

Per le modalità di esposizione dello sgravio in UNIEMENS, l’Istituto rimanda alle istruzioni fornite nella Circolare n. 87/2021.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13844