Con il Messaggio n. 4009 del 7/11/2022 l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’innalzamento dell’esonero contributivo destinato ai lavoratori subordinati, dallo 0,8% al 2%.

In particolare, l’integrazione relativa ai ratei della tredicesima mensilità viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché tali ratei siano erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

Qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori di lavoro abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti il periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale (1,2%) nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022.

Invece, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi le mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2% a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13986