Con il Messaggio n. 4042 del 9/11/2022 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti per la corretta applicazione dell’esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro sul posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo di maternità.

L’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (es.: ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del momento di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro effettivo si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Laddove invece, vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo sul posto di lavoro.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13990