Entra in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.L. n. 98 del 2023 che contiene misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. Le nuove regole riguardano, in particolare, la proroga dei versamenti e la revidione dei conti.

Il D.L. n. 98 del 28 luglio 2023, introduce una serie di disposizioni da subito in vigore in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale.

Integrazione salariale per gli operai agricoli

Fino alla definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento integrazione salariale è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla meta’ dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

I periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

Proroga termini di versamento

Il contributo di solidarietà  può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 116, della legge n. 197/2022, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del D.L. n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, successivamente abrogate.