Con il Messaggio n. 2936 del 22/07/2022 l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento da parte degli stessi, previsti dalla riforma.

Il Messaggio, rivolto direttamente ai Fondi di solidarietà bilaterale, chiarisce gli obblighi che, dal 1° gennaio 2022, la Legge n. 234/2021 ha attribuito loro.

Infatti, avendo la Legge di bilancio 2022 modificato l’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo che dal  1° gennaio 2022 i trattamenti CIGS a carico dei Fondi di solidarietà bilaterale siano estesi alle aziende non rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterale, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (nuovo comma 3-bis), contestualmente estende alle medesime aziende l’obbligo contributivo presso gli stessi Fondi.

Pertanto, le imprese artigiane che erano incluse nel campo di applicazione della CIGS, dal 1° gennaio 2022 rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) che è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie, eventualmente adeguando il proprio decreto istitutivo e valutando un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Inoltre, la novella normativa ha previsto che dal 1° gennaio 2022, si costituiscano Fondi di solidarietà bilaterale atti a garantire strumenti di sostegno al reddito per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, sia ordinarie che straordinarie, per le imprese che non rientrino nell’ambito della tutela della CIGO.

Quand’anche non si costituissero nuovi Fondi di solidarietà bilaterale, gli esistenti, in base all’ambito produttivo di competenza, dovranno garantire tali trattamenti al personale di tali aziende\datori di lavoro adeguando ed estendendo la contribuzione entro il termine del 31/12/2022.

Qualora non fosse operato tale adeguamento, la tutela dovrà comunque essere garantita ai nuovi destinatari previsti dalla normativa.

L’Istituto fornisce quindi una sintesi schematica dei nuovi destinatari dei trattamenti e della durata minima di erogazione.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13896