Con la Circolare n. 88 del 25/07/2022 l’INPS fornisce chiarimenti ed istruzioni operative sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 215) alla disciplina del regime sperimentale dei Contratti di espansione, introdotta dalla L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La nuova norma ha disposto la proroga del regime sperimentale di applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2022 e 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha ulteriormente ridotto il limite minimo di unità lavorative in organico per potervi accedere, già ridotto a 100 unità dalla L. n. 106/2021, stabilendo che non può essere inferiore alle 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Infine, ha esteso la platea dei destinatari includendo i datori di lavoro anche non imprenditori, purché rientranti nel limite dimensionale prescritto dalla norma, e ha stanziato nuove risorse per la copertura degli oneri derivanti.

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

Non rientrano tra i destinatari i lavoratori che decidono di accedere ai trattamenti pensionistici anticipati di vecchiaia o anticipati per invalidità non inferiore all’80%, nonché ai trattamenti pensionistici anticipati di “opzione donna”.

Per ciascun piano di esodo sottoscritto in sede governativa, il datore di lavoro presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma (prestazione e contribuzione correlata, qualora prevista). Il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione della fideiussione bancaria nel caso in cui versi in unica soluzione gli oneri previsti, maggiorati almeno del 15%.

Stesse regole per le garanzie valgono anche nel caso in cui, l’indennità ai lavoratori sia erogata da un Fondo si solidarietà bilaterale.

E a questo proposito l’Istituto, con parere favorevole del Ministero del Lavoro, specifica le condizioni per il riconoscimento dell’indennità per il tramite dei Fondi .

Per tutto quanto non modificato dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’INPS rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 48 del 24/03/2021 e ai messaggi pubblicati sull’argomento.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13899