Con il Messaggio n. 4399 del 26/09/2022 l’INPS fornisce precisazioni e dettagli su situazioni concrete, riguardanti l’applicazione della maggiore quota di esonero contributivo IVS a favore dei lavorator dipendenti, disposta dal DL n. 115/2022, e comunica inoltre, le modalità operative per la sua esposizione nelle denunce contributive col recupero per i mesi pregressi, dal luglio 2022.

Preliminarmente l’Istituto sottolinea che devono considerarsi destinatari dell’esonero anche quei lavoratori che, pur rientrando appieno nei requisiti previsti, non possono fruirne in quanto destinatari di altro abbattimento totale della contribuzione a loro carico, ma che come tali, vanno inclusi tra i destinatari del bonus una tantum di 200 euro.

Inoltre, poiché l’esonero opera sulla contribuzione IVS, la valutazione del superamento del massimale mensile di 2.692 euro, per i soggetti che dovessero superare il massimale contributivo IVS di cui alla L. n. 335/1995, deve essere effettuata considerando l’imponibile nella sua totalità. Quindi, deve essere compreso anche la quota di imponibile che, per effetto del superamento del massimale, non è assoggettato a contribuzione.

Con riferimento alle novità introdotte dal D.L. n. 115/2022, l’INPS chiarisce che:

  • l’esonero al 2% si applica da luglio a dicembre 2022.
  • L’esposizione dell’esonero nella misura maggiorata al 2% potrà avvenire solo a partire dalle denunce contributive di competenza del mese di ottobre 2022.
  • Si applicherà alle retribuzioni imponibile ai fini contributivi fino a 2.692 euro, più la maggiorazione per la 13° mensilità nel solo mese di dicembre.
  • Se la 13° è corrisposta in unica soluzione a dicembre, si applicherà al suo intero importo l’esonero nella misura del 2%. Analogo trattamento nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2° semestre 2022. Se invece la 13° viene erogata in ratei mensili, l’esonero nella misura del 2% si applicherà ai soli ratei maturati dal 1/07/2022 al 31/12/2022 considerando mensilmente una maggiorazione mensile di 224 euro relativamente al limite mensile da non superare.
  • La 14° mensilità, se contrattualmente prevista, potrà essere compresa nella retribuzione agevolabile solo se non viene superato il limite di 2.692 euro nel mese di erogazione, o nei mesi di corresponsione dei ratei, se erogata in ratei mensili.
  • Nel caso in cui per uno stesso dipendente vengano presentate più di una denuncia contributiva, per effetto di variazione che comunque non incidono sulla posizione contributiva cui il lavoratore è agganciato e denunciato, il rispetto del limite imponibile mensile deve essere valutato cumulando i vari imponibili del mese.
  • Nel caso in cui un lavoratore abbia più rapporti di lavoro col medesimo o con diversi datori di lavoro, e sia di conseguenza agganciato e denunciato in relazione a differenti posizioni contributive, il rispetto del limite mensile deve essere verificato autonomamente per ciascun rapporto di lavoro.
  • L’esonero non è applicabile a competenze erogate nel corso del 2022 ma afferenti rapporti di lavoro cessati entro il 2021 poiché la norma, a carattere sperimentale, trova applicazione solo per le quote di contribuzione relative l’anno 2022. Per la stessa ragione, se per un rapporto di lavoro cessato nel corso del 2022 o entro il 31/12/22 verranno erogate competenze e somme nel 2023, le stesse non potranno fruire dell’esonero in trattazione.
  • L’esonero è applicabile ai lavoratori distaccati in paesi extracomunitari non convenzionati da accordi di sicurezza sociale con l’Italia, o parzialmente convenzionati: nel 1° caso, l’esonero trova applicazione limitatamente alla quota di contribuzione IVS dovuta in Italia, per effetto della normativa e delle esenzioni vigenti per tali tipologie di rapporti di lavoro, sempre che la retribuzione imponibile effettiva non superi il limite mensile di 2.692 euro, e considerando che la contribuzione, per tali lavoratori, viene calcolata sulle retribuzioni convenzionali generalmente più basse di quelle effettive. Nel 2° caso, poiché si è in presenza di doppio regime contributivo, per il quale si versano contributi al paese convenzionato sulle retribuzioni effettive e in Italia sulle retribuzioni convenzionali, l’esonero trova applicazione limitatamente alla contribuzione versata in Italia, avendo riguardo anche in questo caso, che la retribuzione imponibile effettiva non superi il limite mensile di 2.692 euro.
  • L’esonero è applicabile alle imprese operanti nel settore marittimo che fruiscono dello sgravio totale di cui al DL n. 457/1997, convertito nella L. n. 30/1998, che abbatte il 100% dei contributi sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore. In questa fattispecie, la fruizione dell’esonero comporterà la restituzione di pari quota dello sgravio totale. Le imprese armatoriali possono riconoscere anche l’esonero nella misura dello 0,80% ai lavoratori cui compete, per i mesi da gennaio a giugno 2022, sempre restituendo pari quota di sgravio fruito nello stesso periodo, utilizzando l’apposita codifica istituita dall’INPS.

Con riferimento alle modalità di compilazione delle denunce contributive che l’INPS fornisce nel Messaggio, si evidenzia quanto segue:

  • Per la generalità dei datori di lavoro, fino alle competenze di settembre, sussistendone i presupposti, si continuerà ad esporre l’esonero nella misura dello 0,80% con le modalità già indicate nella Circolare n. 43/2022.
  • Con riferimento alle istruzioni della Circolare n. 43/2022 ed ai soggetti che prima della sua pubblicazione abbiano proceduto ad applicare l’esonero, esponendo nelle denunce contributive la quota di contributi dipendente al netto dell’esonero dello 0,80%, dopo l’emissione delle note di rettifica da parte dell’Istituto, questi dovranno procedere con l’invio di una variazione sul mese di gennaio e febbraio 2022 inserendo il contributo al lordo dell’esonero ed indicando nell’elemento <InfoAggCausaliContrib> i codici per il recupero della quota spettante (L024 o L026), con <AnnoMeseRif> (gennaio 2022 e febbraio 2022). La procedura, dopo l’integrazione della variazione nel flusso, ricalcolerà la rettifica, procedendo all’azzeramento delle differenze relative alla riduzione dello 0,80%.
  • Dalle denunce contributive di competenza ottobre 2022, si esporrà l’esonero nella misura del 2% della contribuzione IVS c\lavoratore esonerabile, nonché l’esonero sull’eventuale rateo di 13°.
  • Dalle medesime denunce, e per le due successive (ottobre, novembre e dicembre) sarà possibile effettuare l’esposizione del differenziale dell’1,2% di esonero afferente i mesi di luglio, agosto e settembre, con le medesime modalità d’esposizione del corrente ma con CodiceCausale differente.
  • Analogo genere di istruzioni viene fornito per la compilazione della ListaPosPA, anche in questo caso con l’istituzione di nuove codifiche.
  • Per PosAgri l’Istituto conferma le istruzioni precedentemente fornite comunicando inoltre, che l’Istituto utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per fruire dell’esonero nella misura dello 0,8%, applicando la nuova misura del 2%. https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13943