Con il Messaggio n. 3418 del 19/09/2022 l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% sulla retribuzione eccedente la fascia di retribuzione annua pensionabile, per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022.

Diversamente che per la generalità di lavoratori dipendenti, per i quali annualmente viene determinato il limite di reddito annuo oltre il quale calcolare il contributo aggiuntivo (per il 2022 pari ad € 48.279,00), per tali soggetti, in regime sostitutivo dell’AGO, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% è determinata nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, ossia € 46.184,00 (importo pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento INPGI).

L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.849,00.

Poichè dal 1° luglio 2022 è stato attuato il passaggio della gestione previdenziale IVS da INPGI ad INPS per i giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, dalla medesima data anche l’obbligo della contribuzione aggiuntiva deve essere assolto nei confronti dell’INPS prospettandosi le seguenti casistiche:

  1. Se il rapporto di lavoro è cessato prima del 30/06/2022, il contributo aggiuntivo andrà versato applicando il massimale previgente previsto dalla disciplina previdenziale INPGI (€ 46.184,00). Tuttavia, se lo stesso dipendente, nel corso del 2022 e successivamente al 30/06/2022, abbia attivato altro\i rapporto\i di lavoro subordinato, per l’applicazione del contributo aggiuntivo si dovrà considerare il massimale previsto per la generalità di lavoratori assicurati al FPLD (€ 48.279,00).
  2. Se il rapporto di lavoro è in corso, ovvero è cessato successivamente al 30/06/2022, si dovrà considerare il limite previsto per la generalità di lavoratori del FPLD (€ 48.279,00) ovviamente considerando l’intera retribuzione annua, comprensiva di quella del 1° semestre 2022.

Anche per la tipologia di lavoratori di cui trattasi, l’Istituto precisa che il confronto col limite di reddito oltre cui va versato il contributo aggiuntivo deve essere effettuato mensilmente, riproporzionando il limite annuo a mese.

Infine, vengono fornite le istruzioni di compilazione delle denunce contributive Uniemens con la specifica che per i rapporti cessati prima del 30/06/2022 rimangono valide le modalità di denuncia e versamento in vigore presso INPGI.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13935