Con la Circolare n. 102 del 19/09/2022 l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione e fruizione dell’esonero contributivo a favore delle lavoratrici del settore privato, dal momento del rientro al lavoro dopo il congedo di maternità, previsto dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) all’art. 1, comma 137.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero si concretizza nell’abbattimento del 50% dei contributi a carico delle lavoratrici, alla ripresa dell’attività lavorativa dopo la fruizione del congedo di maternità, per un massimo di 12 mesi.

Sono ammessi al beneficio tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

L’esonero è applicabile altresì ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, ed anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

L’esonero contributivo in esame spetta al rientro della lavoratrice dal periodo del congedo obbligatorio di maternità, disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, ovvero dal periodo di interdizione post partum,  anche quando la lavoratrice abbia fruito dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio\interdizione post partum.

Condizione fondamentale per il riconoscimento dell’esonero è che il rientro al lavoro della lavoratrice avvenga entro il 31/12/2022 poiché la previsione normativa agevolativa ha carattere sperimentale per l’anno 2022.

L’esonero è compatibile con gli esoneri ed incentivi contributivi di cui stia eventualmente fruendo il datore di lavoro ed è cumulabile, ricorrendone i presupposti, all’esonero dello 0,8% per il 1° semestre 2022 e del 2% per il 2° semestre 2022, sulla contribuzione a carico dei lavoratori.

L’INPS fornisce le istruzioni per presentare richiesta di fruizione dell’esonero per conto delle lavoratrici aventi diritto, per la generalità dei datori di lavoro e per i datori di lavoro agricoli.

Per le lavoratrici domestiche l’Istituto fornirà istruzioni successivamente.

Vengono infine fornite le indicazioni di compilazione dell’Uniemens, sez. PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri, per l’esposizione dell’esonero corrente e pregresso, specificando che:

  • per PosContributiva, il pregresso potrà essere esposto nelle denunce dei 3 mesi successivi alla pubblicazione della circolare;
  • per ListaPosPA l’esposizione dell’esonero corrente decorrerà dal mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, mentre quello relativo ai mesi pregressi (da gennaio 2022 al mese precedente l’esposizione del corrente) potrà essere dichiarato nelle denunce dei tre mesi successivi alla pubblicazione della stessa.
  • Per quanto riguarda PosAgri invece, l’esonero corrente andrà valorizzato per i mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per l’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimentoomettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, nei flussi trasmessi entro i termini (30 novembre 2022) previsti per il terzo periodo di emissione 2022. Per il recupero dell’incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali il relativo periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso completo. Nel caso in cui questo flusso fosse già stato inviato, l’invio del flusso completo con i nuovi elementi, annulla e sostituisce il flusso precedentemente inviato. https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13937