Con la Circolare n. 67 del 10/06/2022 l’INPS fornisce le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di conversione del DL n. 25 del 28/03/2022, Decreto Sostegni – ter, che ha ricevuto autorizzazione dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022.

L’esonero contributivo previsto dall’art. 4 comma 2 della suddetta Legge, per le assunzioni a tempo determinato o stagionali (per massimo 3 mesi) effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali dal 1/1/2022 al 31/03/2022, sostanzialmente proroga l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali già previsto dall’Art. 7 del D.L. n. 104/2020.

Nel caso di conversione dei suddetti contratti in contratti a tempo indeterminato, il beneficio sarà riconosciuto al massimo per ulteriori 6 mesi dalla data di conversione.

L’agevolazione è riconosciuta  per i rapporti di lavoro instaurati a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest’ultima ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Restano escluse dal beneficio contributivo le assunzioni con contratto di lavoro intermittente.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti in uno dei codici ATECO elencati nell’Allegato n. 1 alla Circolare medesima.

La misura dell’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, da cui rimangono esclusi contributi e premi INAIL, per un importo massimo di  8.060 euro annui, da riparametrare e applicare in misura mensile, per i mesi di durata del rapporto fino ad un massimo di 3 mensilità o 6 mensilità nel caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura giornaliera di 21,66 euro (€ 671,66/31).

Per i lavoratori part-time, si dovrà procedere al riproporzionamento in base alla percentuale part-time rispetto l’orario di lavoro pieno. Quindi, per un part – time al 50%, la soglia massima mensile di esonero sarà pari a 335,83 euro mensili.

Rimane esclusa dall’esonero la seguente contribuzione datoriale:

Contributi e premi dovuti all’INAIL.

  • Contributo al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
  • Contributi ai Fondi di solidarietà, Fondi di solidarietà bilaterale, Fondi di solidarietà alternitivi e FIS di cui al D.Lgs. 148/2015, nonché ai Fondi di solidarietà  territoriale intersettoriale della  Provincia autonoma di Trento e del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • Il contributo dello 0,30% eventualmente versato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
  • Le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle con scopi solidaristici alle gestioni previdenziali di riferimento (contributi di solidarietà su contribuzione a fondi diversi da Inps).

L’esonero contributivo in trattazione “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Le domande di ammissione al beneficio dovranno pervenire all’Istituto entro e non oltre il 30/06/2022, attraverso l’istanza on line “TUR44”, nella quale, tra i dati richiesti, andrà indicato l’importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità. Anche per i rapporti di lavoro part-time, per i quali occorrerà indicare la percentuale part-time, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo tre mensilità per i rapporti a termine o stagionali o per massimo sei mensilità nel caso di conversioni dei predetti rapporti, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

L’Istituto fornisce quindi, le istruzioni di compilazione della sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens e della “ListaPosPA”.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13837