Facendo seguito alla conversione del D.L. n. 17/2022 (D.L. Caro – energia) nella Legge n. 34/2022, con la Circolare n. 23 del 27/05/2022 l’INAIL fornisce le istruzioni operative sulla proroga della sospensione dei versamenti e adempimenti di cui alla L. n. 234/2022, per il periodo 01/01/2022 – 31/07/2022, riguardante le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Sono sospesi fino al 31/07/2022 anche i seguenti adempimenti:

  • la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
  • la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.

Gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti nel periodo compreso tra il 20/07/2022 ed il 10/08/2022.

I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata, sono quelli con scadenza legale dal 1/01/2022 al 31/07/2022, tra cui il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022.

Per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla 1° e alla 2° rata in scadenza rispettivamente il 16/02/2022 e il 16/05/2022.

E’ la stessa legge n. 34/2022 (di conversione del D.L. n. 17/2022) a stabilire che i versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31/08/2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Le rate sospese, compresa la prima se questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 31/08/2022 e non potranno essere di importo inferiore a 50 euro.

Coloro che intendono fruire della sospensione in argomento, devono presentare la comunicazione di sospensioni utilizzando il servizio online “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali”, che sarà disponibile in www.inail.it dal 1/06/2022 fino al 31/07/2022. Per coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi della L. n. 234/2021, la proroga disposta dalla L. n. 34/2022 è automatica e non deve quindi essere presentata una nuova comunicazione.

Per il versamento dei premi sospesi si utilizzarà la sezione INAIL del Mod. F24, e indicando nel campo “numero di riferimento”: