L’INPS con il messaggio n. 2923 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Cumulo dell’incentivo con altre misure di esonero.

L’incentivo previsto dal Dl 48/2023 per l’assunzione dei Neet in cumulo con altri benefici riconosciuti dalla legislazione vigente si riduce al 20%, ma il criterio per l’applicazione della diminuzione dal 60% al 20%, secondo una logica indiscutibile, si deve intendere di tipo soggettivo e non oggettivo. Per questo motivo l’agevolazione deve essere ridotta solo in presenza di ulteriori misure che prevedono un beneficio per il datore di lavoro che intende assumere o che ha già assunto Neet.

In quest’ottica e sulla base della nuova interpretazione, l’abbattimento al 20% della facilitazione prevista per l’assunzione dei Neet, non opera quando il datore di lavoro è chiamato a riconoscere al lavoratore il taglio del cuneo fiscale; ciò in quanto il vantaggio che ne deriva è solo a favore del lavoratore e non dell’azienda.

L’Inps, con il messaggio 2923/2023, risponde ai dubbi. L’Istituto fornisce un nuovo punto di vista, facendo propria una teoria interpretativa che supera le numerose critiche sollevate all’indomani dell’uscita della circolare 68/2023.

Conseguentemente, l’Ente di previdenza invita i datori di lavoro che hanno già presentato domanda telematica di prenotazione delle risorse, per la cui quantificazione hanno tenuto conto del solo 20% (e non del 60%) in presenza del cumulo con l’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (il cosiddetto taglio del cuneo fiscale), ad annullare la domanda già inoltrata. A tal fine occorrerà utilizzare l’apposito pulsante “rinuncia” che viene proposto dalla procedura web. Subito dopo aver proceduto all’eliminazione della domanda, i datori di lavoro ne potranno presentare un’altra per ottenere l’intera riduzione del 60 per cento.

Sul punto, l’Istituto nulla dice in merito alla dinamica dell’accoglimento della nuova richiesta, conseguente all’annullamento della precedente. È ipotizzabile che, in tale circostanza, si terrà conto della data della prima istanza annullata.

Richiamando quanto già specificato nella circolare 68/23, l’Inps ribadisce che le domande inoltrate nei 15 giorni seguenti la data di rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo (31 luglio 2023) verranno elaborate tutte insieme a settembre 2023.

Le richieste riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato che l’azienda ha eseguito tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, vale a dire entro il 15 agosto 2023, verranno elaborate in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Per tutte le altre assunzioni effettuate a partire dal 31 luglio 2023 il criterio di accoglimento delle domande si basa sulla data di presentazione dell’istanza stessa.