Nel messaggio n. 3378 del 2023, l’INPS prende atto dell’avvenuta istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE e della possibilità, prevista a partire dal 7 ottobre 2023, di accedere all’integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Contestualmente si prevede l’obbligo di versamento del contributo ordinario di finanziamento.

L’INPS, con il messaggio n. 3378 del 27 settembre 2023, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Integrazione salariale Fondo Solimare

Con decorrenza dal 7 ottobre 2023, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo SOLIMARE, tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

I datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.

Obbligo di versamento

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.