Con la circolare n. 30 del 28 giugno 2023, l’INAIL interviene, annullandolo, il sesto capoverso del paragrafo “Definizione dell’istanza di rateazione ed emissione del piano di ammortamento” della circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 che, richiamando l’articolo 2963 del codice civile, non permetteva la posticipazione del termine di pagamento nel caso in cui la scadenza di pagamento cadeva di sabato (considerato giorno lavorativo).

Pertanto, a partire dal 28 giugno 2023, si considera tempestivo il versamento se effettuato il primo giorno lavorativo successivo in caso di termine di scadenza dei pagamenti di sabato o di giorno festivo.