Con la Circolare n 41 del 28/10/2022 l’INAIL comunica che, a seguito della decisione di politica monetaria della BCE del 27/10/2022, con cui è stato fissato il tasso di interesse al 2%, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori, relativi a istanze di rateazione presentate dal 2/11/2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,00%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

A decorrere dal 2/11/2022 si applica un tasso pari al 7,50% per le sanzioni civili applicate dall’Istituto nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi;
b) evasione per registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, in caso di autodenuncia spontanea della situazione debitoria;
c) mancato o tardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

Infine, sempre a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione delle sanzioni civili per mancato o tardato pagamento del premio, si applica il tasso del 2,00%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,00%.

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-41-del-28-ottobre-2022.html