Con la Circolare n. 92 del 7/09/2022 l’INPS fornisce le istruzioni per la richiesta e il godimento dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa, di lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle suddette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse imprese.

Lo sgravio, pari al 100% della contribuzione totale a carico datore di lavoro, applicabile per 12 mesi dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Si tratta dunque di un esonero che ricalca lo sgravio per le assunzioni di giovani under 36, previsto dalla legge di Bilancio 2021, ma con lo scopo di riassorbire i lavoratori provenienti dalle aziende per le quali è stato attivato il tavolo di crisi e, pertanto, con le sue specificità.

Destinatari dell’esonero sono tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori, con esclusione della pubblica amministrazione.

Si applica per le assunzioni\trasformazioni a tempo indeterminato effettuato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 di soggetti che provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della L. n. 296/2006, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Sono escluse le assunzioni con contratti di lavoro intermittente o a chiamata, nonché i contratti di lavoro occasionale. Escluse anche le assunzioni di dirigenti, apprendisti e lavoratori domestici.

Invece, sono inclusi i rapporti di lavoro subordinato in qualità di soci di cooperative di lavoro nonché i rapporti a scopo di somministrazione, purché stipulati con l’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato.

L’esonero si concretizza in un importo massimo di 6000 auro annui da riparametrare in misura mensile.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale mensile è pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per i rapporti di lavoro part-time occorrerà effettuare il riproporzionamento del massimale di esonero fruibile.

L’Istituto elenca i contributi esclusi dall’applicazione dell’esonero, che sostanzialmente coincidono con quelli già esclusi dall’esonero per l’assunzione di under 36.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi di natura economica né contributiva né con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori percettori di NASpI.

L’INPS fornisce quindi le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso all’esonero on line, nonché quelle di compilazione delle denunce Uniemens per esporre la fruizione dell’esonero in argomento, compreso il recupero dell’arretrato.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13927