Con la Circolare n. 90 del 27/07/2022 l’INPS fornisce le istruzione per la fruizione della Decontribuzione Sud, prevista dall’art. 1 commi da 161 a 168 della Legge di Bilancio 2021, autorizzata dalla Commissione Europea fino al 31/12/2022 nell’ambito del Temporary Crisis Framework, per fronteggiare la crisi derivante dalla guerra in Ucraina.
L’Istituto riepiloga i caratteri dell’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione dei datori di lavoro agricoli e dei datori di lavoro domestici, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati o instaurandi, nelle sedi aziendali ubicate nei territori delle Regioni individuate dalla norma istitutiva (Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e sardegna). Sono comprese tra i destinatari le agenzie di somministrazione, con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si svolga effettivamente nell’unità dell’utilizzatore posta all’interno di una delle Regioni individuate dalla norma; nonché le imprese armatoriali, per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle Regioni individuate dalla medesima norma.
Sono invece stati esclusi espressamente dalla Legge di bilancio 2022, i seguenti datori di lavoro precedentemente inclusi dalla disciplina della Decontribuzione Sud prevista dal DL n. 104/2020:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
- le imprese operanti nel settore finanziario;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.
La decontribuzione è pari al 30% della contribuzione previdenziale c\datore di lavoro.
Come per la precedente disciplina dettata dal DL n. 104/2020, si ritiene che possa applicarsi anche all’importo dei ratei di 13° mensilità maturati nei mesi in cui opera l’agevolazione contributiva.
Sono escluse dall’applicazione dell’esonero in trattazione, le seguenti contribuzioni:
- Premi e contributi dovuti all’INAIL;
- Contributo al Fondo Tesoreria INPS;
- Contributi ai Fondi di solidarietà bilaterale di cui al D.Lgs. 148/2015, nonché ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- Il contributo al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
- Il contributo dello 0,30% eventualmente versato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.
Per la fruizione della Decontribuzione Sud non è previsto un tetto massimo mensile per ciascun lavoratore ed è cumulabile con altri esoneri ed incentivi sia di natura contributiva che economica, che prevedano espressamente la cumulabilità.
In questo caso, la Decontribuzione sarà applicata in via residuale, e nel limite della stessa, alla contribuzione datoriale dovuta al netto degli altri esoneri\incentivi spettanti.
L’Istituto fornisce quindi le istruzioni di compilazione dei flussi UNIEMENS per l’esposizione della decontribuzione, a partire da quelli di competenza del mese di luglio/2022, anche per la gestione pubblica, comprese le modalità espositive degli arretrati, fino alle competenze del mese di ottobre 2022, nel caso in cui i datori di lavoro non riescano ad adeguare i propri sistemi informatici.
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13902