Con la Circolare n. 109 del 5/10/2022 l’INPS riepiloga le novità introdotte dalla L. n. 234/2021 (legge bilancio 2022) in materia di FIS.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ed i partiti politici e loro sezioni e articolazioni territoriali iscritti nell’apposito registro nazionale, a prescindere dal numero di dipendenti (art. 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015), il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.

Per attivare l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, a seguito della loro inclusione nella normativa della CIGS, questi datori di lavoro dovranno presentare la domanda e la relativa documentazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo alle relative causali di intervento CIGS di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, la legge di Bilancio 2022  ha ampliato la causale di riorganizzazione aziendale ricomprendendovi anche i casi in cui i datori di lavoro vi ricorrano per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto interministeriale n. 33 del 25/02/2022, contenente i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Il suddetto D.M. 33/2022 ha affidato all’Istituto le attività di ricezione e valutazione degli elementi necessari ai fini dell’ammissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS per le causali straordinarie.

I suddetti elementi, comprensivi dei dati di natura economica e organizzativa, devono essere contenuti in una relazione unica semplificata che i datori di lavoro sono tenuti a rendere all’Istituto  e di cui il medesimo fornisce modelli standard allegati alla circolare in argomento.

In ogni caso, precisa l’INPS, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale.

L’Istituto illustra quindi le novità introdotte dal D.M. n. 33/2022, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS per le seguenti causali straordinarie:

  • riorganizzazione aziendale, che si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale. A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito della riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione.
  •  crisi aziendale, il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi (es.: diminuzione delle commesse, decremento delle vendite, dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti alla annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto). La norma fornisce ai datori di lavoro un’elencazione delle possibili motivazioni; inoltre, la produzione dei dati economici utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale; il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale.
  • crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento esogeno al datore di lavoro e, conseguentemente, deve essere valutata sulla base di criteri diversi rispetto a quelli precedentemente individuati.
  • contratto di solidarietà è stipulato dai datori di lavoro mediante contratti collettivi aziendali di cui all’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, totalmente o parzialmente, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego.

Vengono quindi precisati i criteri in base a cui è consentito il cumulo di interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale, e specificato che i criteri illustrati in Circolare relativamente a Riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, anche per eventi improvvisi e imprevisti, nonché contratti di solidarietà, trovano applicazione anche per l’ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterale, per le istanze per causali straordinarie relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.

Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come aggiornato dal D.M. n. 33/2022.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13955