Con il Messaggio n. 2350 del 08/06/2022 l’INPS fornisce chiarimenti sulla retribuzione da utilizzare quale imponibile contributivo per le cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale, secondo le disposizioni della L. n. 142/2001.
Poiché nella stessa posizione del socio lavoratore della cooperativa convivono sia l’area del diritto societario che quella del diritto del lavoro, stante l’eccezionalità degli eventi che determinano la dichiarazione dello stato di crisi aziendale, e esclusivamente per il periodo di durata dello stesso, è consentito il superamento della disciplina legale sul minimale contributivo di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.), come da indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con interpello n. 48/2009.
Pertanto, per la sola durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.