L’art. 4 della L. n. 92/2012 ha previsto, dal comma 1 al comma 7, la cosiddetta isopensione: nei casi di eccedenza di personale, la sottoscrizione di accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti, e a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
I lavoratori coinvolti nel programma devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Allo scopo di dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi da assumersi.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
A seguito dell’accettazione dell’accordo e alla validazione dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.
Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
In assenza del versamento mensile, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
Con il Messaggio n. 2216 del 27/05/2022 l’INPS comunica l’implementazione del Portale prestazioni atipiche per consentire all’ente esodante:
- la presentazione delle domande di certificazione;
- la presentazione delle domande di calcolo importo;
- la scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione ad essa correlata.
L’Istituto dettaglia i passaggi di ciascuna delle suddette procedure, specificando che, nell’inserimento della domanda di certificazione, l’inserimento dei codici fiscali dei lavoratori per i quali viene presentata, può essere effettuato anche in modalità massiva attraverso il caricamento di un file contenente la lista dei lavoratori interessati.
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13825