Con il Messaggio n. 3353 del 12/09/2022 l’INPS fornisce tutte le istruzioni riguardanti l’esonero contributivo totale per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche, previsto dall’art. 88 del DL n. 104/2020.

Per l’esonero sono state stanziate risorse dello Stato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Le modalità attuative per l’esonero contributivo di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 sono state indicate dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2021, n. 536 firmato da Ministero del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture  e Ministero dell’economia.

In particolare, nel Decreto interministeriale viene disciplinata la modalità di presentazione delle domande di esonero contributivo, l’istruttoria, i provvedimenti di ammissione o rigetto, affidando all’INPS la quantificazione dell’esonero contributivo spettante a ciascuna impresa richiedente, nonché la determinazione delle modalità di fruizione.

Come disposto dall’articolo 8 del decreto interministeriale in argomento, l’attuazione dello stesso è subordinato alla positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell’esonero di cui all’articolo 88 in commento con il mercato interno. Tale decisione positiva è arrivata il 4/05/2022 nel rispetto delle condizioni e del massimale previsti dalla sezione 3.1 del Temporary framework, con data finale di operatività dell’esonero al 30/06/2022.

Successivamente, con ulteriore decisione del 27/06/2022 della Commissione europea, sono state ammesse  anche le imprese armatoriali che superavano il massimale previsto dalla sez. 3.1 del Temporary framework, a condizione che fossero soddisfatti i requisiti della sez. 3.10 dello stesso.

 L’esonero contributivo è destinato alle imprese armatoriali con sede legale o con stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, o degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che esercitano, con tali navi, le attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’esonero riguarda la contribuzione sia degli armatori che dei marittimi (italiani e comunitari) imbarcati nella navi summenzionate, il cui obbligo di versamento sia in Italia.

Sono soggette all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi:

IVS33%
NASpI1,31%
Contr. art. 25 L. 854/780,30%
Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)0,20%
Malattia2,22%
Maternità0,46%
CUAF0,68%

È soggetto all’esonero contributivo anche il contributo addizionale NASpI (1,40%) dovuto per contratti di lavoro a tempo determinato, e i suoi  incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato (0,50% per ciascun rinnovo).

E’ escluso dall’esonero il contributo di finanziamento al Fondo Solimare.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri economici e contributivi tranne che con la Decontribuzione Sud, nel qual caso si procede alla riduzione degli esoneri di cui all’articolo 88 in commento nella misura pari a quanto già fruito a titolo di Decontribuzione Sud.

Le imprese ammesse al beneficio contributivo in argomento, con relativo ammontare dell’esonero, sono state individuate da due Decreti del Ministero delle infrastrutture che l’Istituto ha allegato al Messaggio (allegati n. 2 e 3).

A seguito di tali Decreti, sulle matricole contributive delle imprese autorizzate, l’INPS attribuirà centralmente il codice autorizzazione “2W” avente il significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.

L’Istituto fornisce infine le indicazioni per procede al recupero dell’esonero contributivo spettante per i periodi agosto 2020 – dicembre 2020, nonché gennaio 2021 – dicembre 2021, distinguendo tra le imprese ammesse ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework e quelle ammesse ai sensi della sezione 3.10 del medesimo.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13930