Con la Circolare n. 117 del 20/10/2022, a seguito di approfondita disamina e ricognizione, l’INPS fornisce chiarimenti e indicazioni in merito agli obblighi contributivi e alla classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali, delle Basi militari NATO e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul territorio nazionale, in relazione al personale civile con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale”.

Per il personale civile, si distinguono il cosiddetto “elemento civile”, ossia personale, non italiano, che ha rapporti stabili con lo Stato di origine e come tale trova tutela previdenziale e assistenziale in detto Stato essendo sottoposto alla legge sostanziale dello Stato (di origine) cui appartiene la forza; il personale a “statuto locale”, ossia quello impiegato per soddisfare necessità locali di manodopera e sottoposto alla giurisdizione italiana. Tale personale è assunto direttamente dalla Forza Armata/Quartier generale in base ai propri fabbisogni, dando la precedenza ai cittadini italiani, cui viene garantito un trattamento di impiego non meno favorevole rispetto a quello stabilito dalle leggi italiane. Infine, vi è il personale a “statuto internazionale”, ovvero personale civile impiegato dal Quartier Generale Interalleato definito dal Consiglio Atlantico”, che è remunerato in base alle tariffe retributive della NATO ed direttamente assunto dal Quartiere Generale Interalleato in cui è stabilmente inserito. Tale personale, che può avere o non avere la cittadinanza dello Stato di soggiorno, è sottratto alla giurisdizione di detto Stato, pertanto le clausole contrattuali e le condizioni di impiego dei dipendenti sono regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti in vigore per gli Organismi NATO.

Il problema della ricostruzione degli obblighi contributivi riguarda unicamente il personale dipendente a statuto locale, operante nei Quartieri Generali Interalleati collocati in Italia o nelle Basi concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, cui è espressamente riconosciuta la protezione assicurativa previdenziale italiana.

L’Istituto precisa inoltre che le strutture territoriali provvederanno a riclassificare le posizioni riferite alle Basi Nato e alle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano nel settore “Terziario”, e che tale variazione di inquadramento, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 335/1995, produrrà effetti a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Allegate alla Circolare le tabelle contributive riferite al personale di cui sopra.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13970