Con il Messaggio n. 2423 del 15/06/2022 l’INPS fornisce le istruzioni applicative della particolare tutela, prevista dalla Legge di Bilancio 2022 nell’ambito del riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali (art. 1 comma 200), riguardante il nuovo “Accordo di transizione occupazionale”, con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento della CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Ai fini del requisito dimensionale, l’Istituto rammenta che rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione, nel semestre precedente.

Una volta esperite le procedure di consultazione e accordo sindacale e autorizzato il trattamento di integrazione salariale, i lavoratori interessati accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL).

I datori di lavoro, per la durata del trattamento CIGS, sono tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva. La misura della stessa, tenuto conto che varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nel quinquennio mobile, è definita nell’aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

L’Istituto fornisce infine le istruzioni operative per l’esposizione del conguaglio del trattamento CIGS e del contributo addizionale nelle denunce contributive mensili.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13845