Con la Circolare n. 116 del 17/10/2022 l’INPS fornisce le specifiche e le istruzioni operative per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro, prevista dall’art. 18 del D.L. n. 144/2022 (Aiuti ter).

L’Istituto precisa che l’indennità è destinata a tutti i lavoratori, ad esclusione di quelli domestici, alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, anche se non rivestono la qualifica di imprenditore, con rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre 2022. Sono destinatari dell’una tantum anche i lavoratori somministrati.

L’indennità spetta unitamente alle competenze del mese di novembre 2022 purché il lavoratore abbia un imponibile contributivo non superiore a 1.538 euro, comprensivo della quota non soggetta a contribuzione per superamento del massimale contributivo o per effetto di riduzioni contributive.

Destinatari della misura sono anche i lavoratori la cui retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (es.: CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro. Diversamente, non sono destinatari dell’una tantum i lavoratori la cui retribuzione risulti azzerata per eventi che non danno titolo alla copertura della contribuzione figurativa da parte dell’Istituto.

L’indennità compete in misura intera anche per i rapporti di lavoro part-time.

L’una tantum sarà erogata automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022, anche se erogata a dicembre, nel rispetto dell’imponibile mensile sopra specificato, previa dichiarazione del lavoratore medesimo, con la quale questi attesti di non percepire indennità per le quali l’erogazione è effettuata direttamente dall’INPS, come previsto dall’art. 19 dello stesso D.L., e di non averla percepita da altro datore di lavoro.

L’indennità non è cedibile, non è rinnovabile, non è pignorabile e non costituisce reddito.

I datori di lavoro dovranno pagare automaticamente l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 19 (almeno 50gg lavorati nell’anno 2021 e un reddito massimo di 20.000 euro).

Infatti, il pagamento da parte dell’INPS sarà residuale, ove spettante, e a domanda, secondo i requisiti specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022.

L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro nei casi sopra esposti, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile Uniemens, di competenza del mese di novembre 2022.

L’Istituto fornisce, infine, le istruzioni per l’esposizione ed il recupero del credito in Uniemens, nelle sezioni <PosContributiva>, <PosPA>, <PosAgri>.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13964