Con il Messaggio n. 2864 del 18/07/2022 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 253 della Legge di Bilancio 2022.

La Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha previsto un esonero contributivo per le cooperative costituitesi a partire da gennaio 2022 ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito nella L. n. 134/2012).

Il comma 253 dell’art. 1 della Legge di bilancio prevede infatti, che “è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L’esonero è destinato alle piccole imprese costituite dal 1/01/2022 in forma di società cooperative, ai sensi del D.L. n. 83/2012, da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.

Poiché la destinazione è selettiva, l’attuazione dell’esonero ha richiesto l’autorizzazione della Commissione Europea, arrivata con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022, ed è soggetta ai limiti ed alle condizioni del Temporary  Framework.

Alle cooperative destinatarie, che hanno presentato al Ministero dello sviluppo economico comunicazione della loro costituzione entro il 30/06/2022, l’Istituto ha attribuito apposito codice autorizzazione “8Y”.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero:

  • Premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • Contributo al Fondo  Tesoreria INPS;
  • Contributi ai Fondi di solidarietà bilaterale di cui al D.Lgs. 148/2015, nonché ai Fondi di solidarietà  territoriale intersettoriale della  Provincia autonoma di Trento e del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • Il contributo dello 0,30% eventualmente versato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle con scopi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento (si veda Circ. n. 40/2018) come il contributo di solidarietà sui versamenti a previdenza complementare o ai fondi di assistenza sanitari; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

L’ammissione alla fruizione dell’incentivo è vincolata alla presentazione di apposita istanza telematica in cui saranno dichiarati i dati necessari alla quantificazione dell’esonero da parte dell’INPS che, verificate le condizioni di spettanza, emetterà provvedimento di autorizzazione.

Poiché l’esonero consiste nell’abbattimento totale della contribuzione datoriale, non è compatibile con altri esoneri\incentivi.

L’Istituto fornisce quindi le modalità di compilazione dell’Uniemens, sez. <PosContributiva>.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13887