Con la Circolare n. 7 del 24/01/2023 l’INPS fornisce i chiarimenti normativi e le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo sull’aliquota IVS dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, con esclusione dei lavoratori domestici, previsto in prima istanza, ed in misura differente, dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e prorogato dalla Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) per tutto l’anno in corso, nella misura pari:

– al 2%, purché la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

– al 3%, purché la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Se la retribuzione imponibile mensile si collocasse tra i due massimali, si applicherà la riduzione del 2%.

Per le ulteriori mensilità aggiuntive che dovessero essere erogate nel corso dell’anno, solo nel caso in cui il cumulo con la retribuzione imponibile dl mese non faccia sforare uno dei due limiti, consentiranno l’applicazione dell’esonero. Diversamente, per quel mese non si applicherà alcuna riduzione.

Nella Circolare l’Istituto specifica: < … nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione; ….>. Assodata l’inapplicabilità dell’esonero previsto per l’anno 2023 alla fattispecie rappresentata, sorge il dubbio se alla stessa sia applicabile la decontribuzione del 2% prevista per l’anno 2022, entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

Allo stesso modo, per le cessazioni intervenute nel 2023 per le quali nell’anno 2024 saranno erogate competenze residue dell’anno di cessazione, l’INPS precisa che queste non potranno fruire dell’esonero contributivo.

L’Istituto chiarisce la compatibilità dell’esonero con altri incentivi e infine fornisce le istruzioni di compilazione dell’Uniemens, anche per gli elementi PosAgri e PosPA, anche nell’eventualità che per il mese di gennaio non sia sia fatto in tempo ad applicare l’esonero in attesa delle dovute indicazioni, proprio dell’Istituto.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14052