Con la Circolare n. 64 del 30/05/2022 l’INPS, subito dopo l’INAIL, interviene a fornire le istruzioni sulla sospensione e ripresa degli adempimenti e versamenti per le federazioni e associazioni sportive, prevista fino al 30/04/2022 dalla Legge di Bilancio 2022, e prorogata fino al 31/07/2022 dal D.L. n. 17/2022 e relativa Legge di conversione n. 34/2022.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (compresa la quota a carico dei lavoratori), dovranno essere effettuati

  • o in unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 agosto 2022;
  • ovvero mediante rateizzazione, senza applicazione di interessi e sanzioni, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Nel caso di ripresa dei versamenti con rateizzazione, anche il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31/08/2022.

Ai fini della sospensione, i datori di lavoro utilizzeranno un apposito nuovo codice <CausaleACredito> all’interno del flusso Uniemens, che consentirà all’Istituto di attribuire il codice di autorizzazione “7M”, che assume il significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”.

Per la compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità da 12/2021 a 06/2022, i datori di lavoro inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il suddetto codice di nuova istituzione “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS, da versare con il modello “F24 ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022 senza aver effettuato il relativo versamento (totale o parziale), nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva dovranno inoltrare un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo, entro e non oltre il 30 giugno 2022.

ll versamento dei contributi sospesi, deve essere effettuato con il modello F24 entro il 31/08/2022 in unica soluzione, ovvero la 1° rata, nel caso di pagamento rateale (fino a 4 rate di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e ultima rata di dicembre 2022, pari all’importo residuo).

Il Modello F24, Sez. INPS, andrà compilato nel seguente modo:

codice contributo “DSOS” più matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Si rammenta che il codice N979 è riferito alle mensilità di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2022.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:


Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

DSOS

PPNNNNNNCCN979

mm/aaaa

mm/aaaa

Per quanto riguarda i committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> del flusso Uniemens, dovranno riportare il valore “38”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis. Validità dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – giugno 2022”.

I committenti che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022,  provvederanno alla modifica dei flussi telematici entro il 30 giugno 2022 (è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione della precedente) andando ad inserirvi il nuovo codice calamità relativo alla sospensione.

Anche per i committenti di cui trattasi, il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il modello “F24” entro il 31/08/2022 in unica soluzione, ovvero la 1° rata, nel caso di pagamento rateale (fino a 4 rate di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e ultima rata di dicembre 2022, pari all’importo residuo).


Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

CXX/C10

mm/aaaa

mm/aaaa

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13828