La Circolare INPS n. 55 del 29/04/2022 fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le imprese che al 30/11/2020 abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi  ai sensi del D.lgs n. 148/2015, con conseguente accesso a trattamenti CIGS.

Lo sgravio, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, è riconosciuto per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il beneficio contributivo, per consolidato orientamento dell’Istituto, è stato sempre considerato incompatibile con altri benefici contributivi. Tuttavia, per contrastare gli effetti negativi sull’economia e sull’occupazione causati dalla pandemia da COVID-19, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  e in assenza di espresso divieto della norma istitutiva o di altre norme, è stata prevista la cumulabilità dell’esonero in trattazione con la Decontribuzione Sud, di cui al DL n. 104/2020, prorogata fino al 2029 dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 178/2021).

Pertanto, le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo per i contratti di solidarietà, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto esonero sulla residua contribuzione datoriale.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, per ciascun mese di vigenza dello stesso.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria integrativa;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. n. 182/1977).

L’Istituto specifica che le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui trattasi, sono indirizzate alle sole imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31/03/2021.

Le suddette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio, da concludersi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, solo dopo avere attivato esse stesse l’iter per la fruizione presso la sede territoriale competente dell’INPS che,  verificato il decreto direttoriale di ammissione al beneficio, attribuirà il codice autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

L’Istituto indica quindi le modalità di compilazione del flusso Uniemens per l’esposizione dello sgravio, specificando che le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, per la fruizione dello sgravio spettante, dovranno invece avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).