Con la Circolare n. 44 del 5/12/2022 l’INAIL comunica le istruzioni operative riguardanti l’assicurazione infortuni per giornalisti, pubblicisti, praticanti con rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico che, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 22022 (L. n. 234/2022) sono passati dalla tutela previdenziale dell’INPGI a quella dell’INPS, per la tutela previdenziale, ed INAIL per l’assicurazione infortuni e malattie professionali.

L’Istituto rammenta che la L. 234/2021, ha previsto un periodo transitorio dal 1/07/2022 al 31/12/2023 durante il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’INAIL ma con applicazione della normativa INPGI in vigore al 30/06/2022.

Già con nota dell’11/08/2022 l’Istituto aveva informato sulla suddetta disposizione, precisando che in base alle regole INPGI, i lavoratori hanno 2 anni di tempo dal verificarsi dell’evento infortunistico, o dal manifestarsi della malattia professionale, per presentare le relative istanze di tutela e che per il medesimo periodo dal 1/07/2022 e fino al 31/12/2023, continua a essere dovuta la contribuzione INPGI a carico dei datori di lavoro.

Gli infortuni che si verificheranno dal 1/01/2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno invece, nel regime assicurativo ordinario.

Ai fini dell’assicurazione infortuni, secondo il vigente CCNL di settore, è previsto il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista. Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile è pari a 6,00 euro.

Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione, con modalità telematica, delle relative denunce mensili.

Si considerano nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori per i mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023 e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga, come previsto dalla normativa in vigore al 30/06/2022. Nell’allegato 5 alla Circolare, l’INAIL indica le modalità di compilazione del modello F24.

Per gli infortuni occorsi nel periodo transitorio, i datori di lavoro dovranno denunciarli all’INAIL utilizzando apposita modulistica analoga a quella in uso presso l’INPGI, allegando certificazione medica attestante le lesioni ed il grado di invalidità derivanti dall’evento.

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-44-del-5-dicembre-2022.html