Con il Messaggio n. 2225 del 27/05/2022 l’INPS fornisce precisazioni in merito alla contribuzione dovuta per operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e i soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, di cui alla L. n. 240/1984.

La legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) infatti, ha previsto che a decorrere dal 1/01/2022, le imprese cooperative e i loro consorzi sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.

La misura della contribuzione in argomento e le disposizioni applicative per il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro interessati, sono stati illustrati dall’Istituto con la circolare n. 2/2022.

Nella suddetta circolare è stato inoltre precisato che l’obbligo contributivo sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1/01/2022 sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza a tale data.

Si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 240/1984 sono inoltre tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della CIGO e della CIGS, della cassa unica assegni familiari (CUAF) e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria.

La Legge di Bilancio 2022 ha inoltre esteso gli obblighi contributivi di finanziamento della CIGO e della CIGS, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per quanto sopra, l’INPS fornisce, nel Messaggio in trattazione, il quadro contributivo afferente le varie tipologie di lavoratori a tempo indeterminato e le istruzioni per la corretta esposizione nella denuncia mensile UniEmens, della contribuzione dovuta:

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:

il nuovo valore “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

il nuovo valore “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale.

L’Istituto precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza:

– maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022;

– giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022;

– luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022.

La sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per quanto attiene il versamento della contribuzione ASpI, i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare le consuete modalità operative presenti all’interno del documento tecnico Uniemens, come già precisato nella circolare n. 2/2022.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13826