Col messaggio numero 30 del 5 gennaio, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, destinato ai datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pensionistica pubblica.
L’Istituto rammenta che hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
L’esonero riguarda esclusivamente la contribuzione a fini pensionistici e può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza settembre 2020 al mese competenza dicembre 2020.
Vengono inoltre precisate le modalità di recupero dello sgravio per i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2030%20del%2005-01-2021.pdf