Con la circolare n. 45 del 18/12/2020, l’INAIL riepiloga la normativa riguardante la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali stabilita dal D.L. n. 111 del 9/9/2020, integrata successivamente dalla previsione dell’art. 42-bis della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (Legge n. 126/2020), che ha esteso la sospensione anche ai versamenti dei premi scaduti nelle annualità 2018 e 2019.
Possono beneficiare della sospensione i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 9 settembre 2020 nel Comune di Lampedusa e Linosa, data di entrata in vigore del DL n. 111/2020, che ha originariamente previsto la sospensione.
L’accesso alla sospensione è automatico, nel rispetto del regolamento del de minimis, ma vincolato alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 21/12/2020.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020, compresi i versamenti già sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020.
Il versamento dei premi sospesi è effettuato, nel limite del 40% dell’importo dovuto, in unica soluzione entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; ovvero, si possono effettuare i versamenti dei premi sospesi, nel limite del 40% dell’importo dovuto, per il 50% entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, e per il restante 50% mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Gli importi riferiti ai debiti non iscritti a ruolo, devono essere versati con il modello F24, indicando nel campo “numero di riferimento”, il codice 999242 per i versamenti con scadenza dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020.
Per i versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, per i quali il soggetto assicurante si avvale della modalità di pagamento stabilita dal DL n. 104, ossia il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% in forma rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021, al campo “numero di riferimento” del modello F24, si indicherà il codice 999243.