Con Messaggio n. 2581 del 27/06/2022, in riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro, per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021, di cui all’art. 70 del DL n. 73/2021, a seguito della quantificazione definitiva della misura dell’esonero e della relativa comunicazione a ciascun richiedente, l’INPS comunica le istruzioni per il versamento della contribuzione dovuta, eccedente l’esonero autorizzato.

Tale contribuzione dovuta, deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione che è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022.

Pertanto, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero mediante rateazione, nel qual caso saranno dovuti in aggiunta i soli interessi dilatori.

Per il recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti, per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.

La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13864