Col messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021 l’INPS comunica che la conversione del Decreto Milleproroghe nella L. n. 21 del 26/02/2021, ha determinato il differimento al 31/03/2021 del termine decadenziale per l’invio delle domande e dei dati necessari alla liquidazione o saldo dei trattamenti di integrazione salariale (CIG, CIGD, ASO, FIS e CISOA) legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, i cui termini decadenziali scadevano il 31/12/2020.
Rientrano nella casistica i trattamenti relativi riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa riferiti a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso, ovvero quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
Istanze d’accesso: chi non avesse ancora presentato le domande di accesso ai trattamenti ricadenti nel periodo oggetto di differimento, dovrà farlo entro il 31/03/2021.
Le domande di accesso ai trattamenti già inviate e respinte esclusivamente per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto, non dovranno essere ripresentate. Sarà cura dell’Istituto rivalutarle alla luce del differimento dei termini decadenziali operato dalla L. n.21/2021.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini di cui trattasi, dovranno essere trasmesse con una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
In tutti i casi, nelle istanze andranno utilizzate le stesse causali già emesse dall’Istituto per le singole norme di legge che le disciplinano.
Mod. SR41 e SR43 semplificati: i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
Riguardo i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati. Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni.