Con il Messaggio n. 2660 del 30/05/2022 l’INPS fornisce le istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo contributivo, posto a carico dei lavoratori autonomi dello spettacolo e degli esercenti attività musicale, per il finanziamento della indennità per la disoccupazione involontaria, di cui al D.L. n. 73/2021 convertito nella L. n. 106/2021, denominata ALAS.

In deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, il legislatore ha previsto che siano i medesimi lavoratori autonomi e collaboratori a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.

La misura del contributo ALAS è pari al 2%.

Tuttavia, per effetto delle riduzioni contributive previste dalla Legge n. 388/2000 e dalla legge n. 266/2005, per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo.

Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2%.

L’Istituto rammenta che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, è stato previsto che siano essi stessi ad utilizzare direttamente le denunce on line Uniemens e ad effettuare il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.

Pertanto, vengono fornite le istruzioni di compilazione del flusso per il versamento del pregresso e del corrente, evidenziando che le procedure di calcolo sono adeguate dal mese di competenza maggio 2022, e che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13830