Con la Circolare n. 89 del 27/07/2022, dopo il precedente Messaggio n. 2712 del 06/07/2022, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni sull’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro rientranti nella categoria di Agenzie di viaggi e Tour operator, identificate dalla divisione 79 dei codici ATECO 2007, con particolare riguardo al procedimento di quantificazione dell’esonero spettante, da indicare nell’apposita istanza on-line, da inviarsi entro il 9/09/2022 da parte dei datori di lavoro che entro il 30/06/2022 abbiano ricevuto l’attribuzione del codice autorizzazione “2J” dal medesimo Istituto.

Le istruzioni per la fruizione dell’esonero e la compilazione dell’Uniemens saranno fornite con successivo messaggio.

L’esonero compete per tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022,  compresi i rapporti di apprendistato e consiste in un abbattimento totale della contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei seguenti contributi:

  • Premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • Contributo al  Fondo Tesoreria INPS;
  • Contributi ai Fondi di solidarietà bilaterale di cui al D.Lgs. 148/2015, nonché ai Fondi di solidarietà  territoriale intersettoriale della  Provincia autonoma di Trento e del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e del
  • Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • Il contributo al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
  • Il contributo dello 0,30% eventualmente versato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.

Una volta ricevuta l’istanza, l’INPS effettuerà il calcolo dell’ammontare provvisorio dell’esonero e lo comunicherà in calce all’istanza on line.

Se il datore di lavoro ritiene che l’importo calcolato dall’Istituto non sia coerente, potrà presentare domanda di riesame entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza.

L’Istituto precisa che, essendo la misura finanziata con un ben preciso stanziamento per l’anno 2022, il numero di mesi di riconoscimento dell’esonero, fino ad un massimo di 5, sarà individuato sulla base della totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al limite di spesa definito dalla norma.

L’esonero è cumulabile con altri incentivi di natura contributiva o economica che non escludano espressamente la cumulabilità, ma in questo caso sarà applicato in via residuale sulla contribuzione datoriale residua, non esonerata ad altro titolo.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13900